comune di Gottolengo

STATUTO E REGOLAMENTI

Statuto Comunale Gottolengo

modificato con Deliberazione di C.C. N.16/98 per Adeguamento alla Legge 127/97

 

I N D I C E

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART.1 - LO STATUTO: PREMESSA

ART.2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.3 - L'AUTONOMIA

ART.4 - FINALITA'

ART.5 - RAPPORTI FRA EE.AA., EE.LL. SOGGETTI PRIVATI E ISTITUZIONI VARIE

ART.6 - ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

ART.7 - SVILUPPO ECONOMICO

ART.8 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

TITOLO II: IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.9 - ORGANI

ART.10 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.11 - PRIMA ADUNANZA

ART.12 - CONVOCAZIONI - ORDINE DEL GIORNO

ART.13 - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART.14 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI E TEMPORANEE

TITOLO III: LA GIUNTA COMUNALE

ART.15 - LA GIUNTA COMUNALE

ART.16 - COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART.17 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

TITOLO IV: IL SINDACO

ART.18 - IL SINDACO: FUNZIONI

ART.19 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

ART.20 - POTERE D'ORDINANZA

ART.21 - DELEGAZIONI DEL SINDACO

ART.22 - IL VICE-SINDACO

TITOLO V: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - IL SEGRETARIO COMUNALE -I RESPONSABILI DEGLI UFFICI

ART.23 - PRINCIPII ORGANIZZATIVI

ART.24 - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART.25 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI

ART.26 - SOVRINTENDENZA-DIREZIONE-COORDINAMENTO

ART.27 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

ART.28 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI

ART.29 - FUNZIONI E RESPONSABILITA'

ART.30 - COMPITI

TITOLO VI: GLI UFFICI

ART.31 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

ART.32 - STRUTTURA

ART.33 - PERSONALE

ART.34 - I RESPONSABILI DEI SERVIZI

ART.35 - COLLABORAZIONI ESTERNE

TITOLO VII: I CONTROLLI INTERNI

ART.36 - PRINCIPI E CRITERI

TITOLO VIII: I SERVIZI

ART.37 - FORME DI GESTIONE

ART.38 - GESTIONE IN ECONOMIA

ART.39 - AZIENDA SPECIALE

ART.40 - L'ISTITUZIONE

ART.41 - SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

ART.42 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI E FUNZ. CONSORZI

ART.43 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

ART.44 - CONVENZIONI

ART.45 - ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO IX: LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.46 - LA PARTECIPAZIONE

ART.47 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.48 - ISTANZE

ART.49 - PETIZIONI

ART.50 - PROPOSTE

TITOLO X: ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART.51 - PRINCIPI GENERALI

ART.52 - ASSOCIAZIONI

ART.53 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART.54 - INCENTIVAZIONE

ART.55 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

ART.56 - RICHIESTA DI REFERENDUM

ART.57 - MATERIE REFERENDARIE

ART.58 - EFFETTI DEL REFERENDUM

ART.59 - DIRITTO DI ACCESSO

ART.60 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART.61 - LO STATUTO

ART.62 - REGOLAMENTI

ART.63 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

ART.64 - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

 

TITOLO I

PRINCIPII GENERALI E PROGRAMMATICI

 

ARTICOLO 1 - LO STATUTO PREMESSA

1.1 - Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia organizzativa del Comune di Gottolengo, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

1.2 - Lo Statuto, liberamente formato con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità ed approvato dal Consiglio Comunale, costituisce la "FONTE NORMATIVA" che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

1.3 - Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dal presente statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge.

1.4 - Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

 

ARTICOLO 2 - PRINCIPII FONDAMENTALI

2.1 - Il Comune di Gottolengo è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.

2.2 - Esercita funzioni proprie, funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

2.3 - L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli Istituti di cui al presente Statuto.

 

ARTICOLO 3 - L'AUTONOMIA

3.1 - Premesso che per Autonomia si intende la capacità dell'Ente Locale di costituire il proprio Ordinamento mediante la emanazione di Norme aventi la stessa efficacia delle norme giuridiche dello Stato, si statuisce quanto segue.

a) la Comunità Autonoma di Gottolengo, è rappresentata dalla sua Popolazione Residente nel Territorio appartenente al Comune medesimo;

b) la riconosciuta capacità del Comune di esercitare l'Autonomia Finanziaria, nell'ambito della legge, per poter imporre autonomamente:

- Imposte

- Tasse

- Tariffe

affermando il principio della certezza delle risorse Proprie e Trasferite necessarie al suo funzionamento Generale ed al funzionamento dei Servizi erogati al Cittadino Utente.

3.2 - Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma:

a) Gonfalone: drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sotto descritto, portante l'iscrizione centrata in argento "COMUNE DI GOTTOLENGO". Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo è inciso il suo nome. La cravatta è a nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

b) Stemma: d'oro nel primo e nel terzo, fasciato al secondo di rosso con tre gigli d'oro di Francia. Ornamenti esterni da Comune (corona, rami di quercia e alloro legati in nastro tricolore).

3.3 - Il Regolamento, nel descriverne la foggia, disciplina altresì i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti sul territorio, senza fini di lucro e definisce le modalità di concessione.

3.4 - Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione dello Statuto, dei Regolamenti, delle Deliberazioni, Ordinanze, Manifesti, Avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del Pubblico.

 

ARTICOLO 4 - FINALITA'

4.1 - Il Comune di Gottolengo promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Italiana.

4.2 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

4.3 - Il Comune concorre con altri enti ed Istituzioni, a garantire il diritto alla Salute dei Cittadini, con particolare attenzione alla Tutela Ambientale. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente e la tutela del patrimonio artistico, archeologico, paesaggistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

4.4 - Esso opera per la costituzione di un efficiente Servizio di Assistenza Sociale, improntando la propria attività al valore della Solidarietà.

4.5 - Promuove lo sviluppo e la diffusione del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, tradizione, costumi locali.

4.6 - Incoraggia e promuove lo sport dilettantistico ed il turismo.

 

ARTICOLO 5 - RAPPORTI FRA ENTI AUTONOMI, FRA ENTI LOCALI E SOGGETTI PRIVATI E ISTITUZIONI VARIE

5.1 - Al fine di una coordinata e programmata gestione dei servizi, improntata all'efficienza, efficacia ed economicità della stessa, si individuano, come definiti dalla legge e dai relativi regolamenti, le seguenti forme di collaborazione con gli altri Enti Autonomi, Enti Locali (Regione, Provincia, Comuni), fra Enti Locali e Privati:

- Convenzioni

- Consorzi

- Accordi di programma

- Società Miste.

5.2 - Tali forme di collaborazione sono indispensabili al fine di coordinare attività, realizzazioni ed opere di interesse sovracomunale.

 

ARTICOLO 6 - ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

6.1 - Il Comune promuove ed attua una Politica di tutela dell'Ambiente e del Territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

6.2 - Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione; verrà privilegiato ed agevolato il recupero del patrimonio edilizio esistente.

6.3 - Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso dei privati singoli ed associati.

6.4 - Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

6.5 - Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per Pubbliche Calamità (Piano di Protezione Civile) attivando procedure di coinvolgimento delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.

 

ARTICOLO 7 - SVILUPPO ECONOMICO

7.1 - Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantirne la funzionalità e la massima fruibilità per i Cittadini.

7.2 - Promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorisce l'associazionismo per consentire la più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.

 

ARTICOLO 8 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

8.1 - L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

8.2 - La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono gli obiettivi primari degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale.

8.3 - L'attività amministrativa dovrà inoltre essere improntata:

a) per i Principi:

- ripartizione delle funzioni tra organi di governo e di gestione;

- migliore organizzazione del lavoro degli uffici;

- responsabilizzazione dei procedimenti;

- promozione delle pari opportunità;

b) per i Criteri:

- efficienza;

- efficacia;

- economicità;

- pubblicità;

- trasparenza;

c) per i Metodi:

- programmazione dell'attività dell'Ente;

- partecipazione dei Cittadini, Enti Locali e Istituzioni;

- verifica e Controllo dei Risultati.

 

 

TITOLO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

ARTICOLO 9 - ORGANI

Sono organi del Comune:

a) il Consiglio Comunale;

b) la Giunta Municipale;

c) il Sindaco.

 

ARTICOLO 10 - IL CONSIGLIO COMUNALE

10.1 - Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

10.2 - Esso esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle Norme Regolamentari.

10.3 - Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi, su ordine del Sindaco, anche in luoghi diversi dalla propria sede.

10.4 - Spetta al Consiglio Comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano l'attività amministrativa esercitando sulla stessa il controllo politico per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico del Sindaco.

10.5 - Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

10.6 - Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, Regionale e Statale.

10.7 - Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

10.8 - Ispira la propria azione al principio della Solidarietà.

10.9 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

10.10 - Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

10.11 Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale

 

ARTICOLO 11 - PRIMA ADUNANZA

11.1 - Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.

11.2 - Il Sindaco neoeletto convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, che deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione del Consiglio.

11.2 - Gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno 5 giorni prima della seduta.

11.4 - Nella prima adunanza il Consiglio Comunale procede:

a) all' esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi;

b) al giuramento del Sindaco

c) alla comunicazione del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del ViceSindaco

d) all'approvazione della proposta per gli indirizzi generali di governo.

11.5 - La seduta di cui al comma precedente è Pubblica, e la votazione è palese.

11.6-Vi possono partecipare anche i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

11.7 - Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli articoli 12 e 13 del presente Statuto.

 

ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONI - ORDINE DEL GIORNO

12.1 - Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco o dal ViceSindaco , in caso di assenza o impedimento del Sindaco, che ne fissa anche il giorno , l'ora ed il normale luogo di svolgimento , nonché l'ordine del giorno .

12.2 - Il Consiglio può essere convocato :

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di 1/5 di Consiglieri in carica.

12.3 - Nel caso di cui al comma 2°, lettera b, l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

12.4 - In caso d'Urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di 24 ore.

12.5 - Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

12.6 - Al Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato dal funzionario o impiegato responsabile del servizio.

 

ARTICOLO 13 - I CONSIGLIERI COMUNALI

13.1 - Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere politicamente per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

13.2 - I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

13.3 - Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

13.4 - Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

13.5 - Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla Maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

13.6 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta, con firme autenticate (dal Segretario Comunale o dal Notaio), da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati al Comune.

13.7 - La mozione di sfiducia deve essere presentata a mano al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta.

13.8 - Essa viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

13.9 - Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle norme vigenti.

13.10 - Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici Municipali e dalle Aziende ,Enti e Consorzi da esso Dipendenti o alle quali partecipa in quota od altro, tutte le notizie utili all'espletamento del mandato.

13.11 - Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito Regolamento.

13.12 - Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei soli casi previsti dalla legge.

13.13 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale;

13.14 - Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surroga che deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

13.15 - I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende Comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al 4° grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

13.16 - Si astengono pure dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

13.17 - Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano.

13.18 - Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

13.19 - I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di eleggere un domicilio nel Comune in cui sono Consiglieri.

13.20 - In mancanza di elezione di domicilio nel Comune, le comunicazioni relative allo svolgimento del proprio mandato saranno eseguite nella Segreteria del Comune.

 

ARTICOLO 14 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI E TEMPORANEE

14.1 - Il Consiglio Comunale istituisce al suo interno, Commissioni Permanenti, Speciali e Temporanee elette con criterio proporzionale.

14.2 - Il Regolamento stabilisce le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

14.3 - Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli Enti od Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti , audizione di dirigenti dei servizi. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

14.4 - Le Commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori.

 

 

TITOLO III

LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 15 - LA GIUNTA COMUNALE

15.1 - La Giunta Comunale è l'organo, nominato dal Sindaco, che collabora nell'amministrazione del Comune col Sindaco stesso attraverso deliberazioni collegiali.

15.2 - La Giunta compie atti di amministrazione purché privi di contenuto gestionale , che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

 

ARTICOLO 16 - COMPOSIZIONE, NOMINA, FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

16.1 - La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che la presiede ed è composta da numero quattro (4) Assessori.

16.2 - In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la presiede l'Assessore ViceSindaco da Lui nominato contestualmente alla nomina della Giunta Comunale. In Loro assenza la presiede l'Assessore più anziano di età.

16.3 - Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo nominato Assessore.

16.4 - La Giunta decade:

a) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art.13

b) a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale

c) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco; in tale ipotesi si procede allo scioglimento del Consiglio; sino alla elezione del nuovo Sindaco la Giunta rimane in carica e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco, limitatamente alla ordinaria amministrazione.

16.5 - Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo , nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

16.6 - Non possono far parte della Giunta i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

16.7 - Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

16.8 - L' attività della Giunta Comunale viene indirizzata all'amministrazione dell'ente in attuazione del programma presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio ed all'esercizio delle attività di impulso e di proposta per l'amministrazione dell'ente.

16.9 - Contestualmente all'accettazione della carica gli assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

16.10 - Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina che presenta al Consiglio.

16.11 - Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

16.12 - L'assessore presenta le proprie dimissioni per iscritto tramite il Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta.

16.13 - Il Sindaco provvede alla nomina, con la comunicazione al Consiglio comunale, del nuovo Assessore, od, in caso di dimissioni plurime, dei nuovi Assessori o di tutta la Giunta Comunale, nel termine di 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

16.14 - Le dimissioni dei componenti della Giunta o dell'intero organo sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci.

16.15 - Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite nell'apposito regolamento.

16.16 - La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce.

16.17 La Giunta delibera con l'intervento di almeno 3 membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

16.18 - Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale

 

ARTICOLO 17 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

17.1- l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.

17.2- l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni.

17.3- la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico di gestione.

17.4- le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge.

17.5- la presentazione di una relazione annuale al Consiglio Comunale in occasione della discussione del Conto Consuntivo

17.6- la determinazione delle tariffe, canoni, tributi e servizi.

17.7- le proposte di rettifica IRPEF.

17.8- le determinazioni in materia di toponomastica.

17.9- le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Ente Comunale.

17.10- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili e alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo.

17.11- l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti.

17.12- l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad Amministratori, dipendenti, terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari.

17.13- l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni

17.14- tutte le competenze richiamate all'art.15 comma 2.

 

 

TITOLO IV

IL SINDACO

 

ARTICOLO 18 - IL SINDACO: FUNZIONI

18.1 - Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

18.2 - Rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta Municipale ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici .

18.3 -Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge; è Consigliere Comunale a tutti gli effetti e pertanto rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio; a lui si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri

18.4 - Il Vice - Sindaco può presiedere il Consiglio Comunale

18.5- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni dei singoli assessori in ordine alle funzioni di indirizzo e controllo sui vari servizi dell'Amministrazione Comunale

18.6 - Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile

18.7 - Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

18.8 - Prima di assumere le funzioni di Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale.

18.9 - Nomina i componenti delle Commissioni non Consiliari di cui al relativo regolamento comunale.

 

ARTICOLO 19 - ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

19.1 - Il Sindaco quale ufficiale di Governo :

a) sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale , di leva militare e di statistiche;

b) emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;

c) svolge, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge;

d) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto;

e) adotta , con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene , edilizia e polizia locale , al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei Cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto , ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;

19.2 - Il Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:

a) rappresenta la comunità e promuove le iniziative da parte degli organi collegiali e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei Cittadini;

b) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

c) provvede all'osservanza dei regolamenti;

d) impartisce direttive al Segretario Comunale;

e) provvede alle nomine e adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi;

f) convoca i comizi per i referendum consultivi comunali.

 

ARTICOLO 20 - POTERE D'ORDINANZA

20.1 - Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere Ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, dei Regolamenti, delle norme di legge o per prescrivere adempimenti resi necessari nell'interesse generale o dal verificarsi di particolari situazioni.

20.2 - Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando Ordinanze in materia di Sanità ed Igiene, Edilizia e Polizia Locale, al fine di prevenire od eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

20.3 - Assume, in questi casi, i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

20.4 - Gli atti, di cui ai precedenti commi, devono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

20.5 - In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

20.6 - Le forme di pubblicità dei suddetti atti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti.

 

ARTICOLO 21 - DELEGAZIONI DEL SINDACO

21.1 - Fermo restando la competenza collegiale della Giunta Municipale, il Sindaco ha facoltà di assegnare, con un suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare i relativi atti previsti dalla legge.

21.2 - Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di Indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

21.3 - Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

21.4 - Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

 

ARTICOLO 22 - IL VICE-SINDACO

22.1 - Il Sindaco delega un Assessore, da Lui prescelto, a sostituirlo in caso di impedimento od assenza, in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

22.2 - All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice-Sindaco.

22.3 - Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco o del Vice-Sindaco, le funzioni loro attribuite saranno svolte dall'Assessore più anziano di età.

 

 

TITOLO V : L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

 

ARTICOLO 23 - PRINCIPII ORGANIZZATIVI

23.1- Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai Capi Settore e responsabili dei servizi. Le funzioni gestionali ed amministrative sono affidate alle figure massime apicali anche se non dirigenziali, ai sensi della normativa vigente. Tale funzione viene espletata mediante "determinazioni"; tali atti devono essere datati e numerati per ciascun ufficio e assoggettati alla normativa sulla trasparenza amministrativa.

23.2 - Il Comune, nella organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;

c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

23.3 - Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

23.4 - L'Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.

23.5 - Il responsabile dell'unità organizzativa articola il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza e razionalità.

23.6 - Il Comune adotta Regolamenti ed Atti di organizzazione nel rispetto dei Principi Statutari e della legislazione vigente.

 

ARTICOLO 24 - IL SEGRETARIO COMUNALE

24.1 - - Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art.17, comma 75, alla Legge 15 maggio 1997, n.127. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel Regolamento previsto dall'art.17, comma 78 della Legge 15 maggio 1997, n.127. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge ed assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività, Partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Stato o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge ed assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per la loro esecuzione, partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici.

24.2 - L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

24.3 - Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina Stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi, ad esclusione della Polizia Municipale che e affidata al Sindaco.

24.4 - Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

24.5 - Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco, che ne riferisce alla Giunta Municipale.

24.6 - Allo stesso organo sono affidate le attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

24.7 - Il Segretario comunale può emanare nell'ambito delle proprie funzioni circolari, direttive esplicative di disposizioni di legge e ordini di servizio al personale dipendente.

 

ARTICOLO 25- ATTRIBUZIONI GESTIONALI

25.1 - Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

25.2 - In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

e) verifica della efficacia e della efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

f) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

g) roga i contratti nell'interesse del Comune;

h) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune.

25.3 - Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura , dei servizi e del personale Comunale.

 

ARTICOLO 26 - SOVRINTENDENZA-DIREZIONE-COORDINAMENTO

26.1 - Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli Uffici e del Personale Dipendente.

26.2 - Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti del Regolamento Organico del Personale Dipendente.

26.3 - Adotta provvedimenti di mobilità interna.

26.4 - Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

26.5 - Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale.

 

ARTICOLO 27 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

27.1 - Il Segretario partecipa alle sedute degli Organi collegiali, delle Commissioni e degli altri Organismi.

27.2 - Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

27.3 - Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

27.4 - Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

27.5 - Riceve l'atto di dimissione del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

27.6 - Riceve le richieste di convocazione del Consiglio Comunale effettuato dall'1/5 dei Consiglieri assegnati.

27.7 - Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

 

ARTICOLO 28 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

28.1 - Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

28.2- Ai responsabili delle unità organizzative spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

28.3 - Ai responsabili delle unità organizzative spetta la direzione degli uffici e dei servizi. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

28.4 - Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il regolamento specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali.

28.5 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

 

ARTICOLO 29 - FUNZIONI E RESPONSABILITA'

29.1 - Il Funzionario responsabile esercita i poteri di spesa con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità secondo la ripartizione degli stessi con i capi settore e i responsabili dei vari uffici.

 

ARTICOLO 30 - COMPITI

30.1 - I compiti di cui all'art.51 della Legge 142/90, sono svolti dal Segretario, dai capi- settore e dai responsabili degli Uffici secondo la ripartizione effettuata dal regolamento e dalle determinazioni del Segretario Comunale.

 

 

TITOLO VI : GLI UFFICI

 

ARTICOLO 31 - PRINCIPII STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

31.1- L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

31.2 - Il Regolamento, di cui all'art.32 e seguenti, individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

 

ARTICOLO 32 - STRUTTURA

32.1- L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in Uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

 

ARTICOLO 33 - PERSONALE

33.1- Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

33.2- La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

33.3 - Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale dipendente disciplina in particolare:

a) struttura organizzativa e funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;

d) diritti doveri e funzioni;

e) trattamento economico;

f) pianta organica

 

ARTICOLO 34 - I RESPONSABILI DEI SERVIZI

34.1 - I Responsabili dei Servizi sono: il personale che e riconosciuto e preposto responsabile alla gestione del Servizio.

34.2 - Tali responsabili non necessariamente avranno qualifiche dirigenziali o direttive e la loro responsabilità e connessa con la loro posizione all'interno dell'Ente.

34.3 - Alla mancanza strutturale di dirigenti supplisce il Segretario, ma per ciò che concerne i servizi, i responsabili sono comunque individuati dall'organico e dalle strutture dell'Ente.

34.4 - Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi ed all'interno della consistenza dei ruoli organici complessivi, di cui al 1° comma dell'art.50, sono previsti posti di responsabili con adeguata ed elevata specializzazione, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni previste dall'art. 53,1° comma della legge 8.6.1990 n. 142.

 

ARTICOLO 35 - COLLABORAZIONI ESTERNE

35.1 - Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

35.2 - Esse verranno avviate secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento di cui all'art.62 comma 6 del presente Statuto.

 

 

TITOLO VII : I CONTROLLI INTERNI

 

ARTICOLO 36 - PRINCIPII E CRITERI

36.1 - Il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza dell'azione del Comune.

36.2 - Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio del Revisore dei Conti , individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia.

36.3 - Saranno altresì previsti sistemi e meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il Revisore.

36.4 - Nel Regolamento saranno disciplinate le cause di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio di Revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità e di indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e decadenza, estendendo al Revisore, in quanto compatibile, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci Revisori delle Società per Azioni.

 

 

TITOLO VIII: I SERVIZI

 

ARTICOLO 37 - FORME DI GESTIONE

37.1 - L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.

37.2 - La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

37.3 - Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

37.4 - Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione e l'economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto od in concessione, ovvero Consorzio.

37.5 - Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

 

ARTICOLO 38 - GESTIONE IN ECONOMIA

38.1 - L'organizzazione e l'esercizio della gestione in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

 

ARTICOLO 39 - AZIENDA SPECIALE

39.1 - Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

39.2 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.

39.3 - Il Sindaco nomina il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e con provata esperienza di amministrazione.

 

ARTICOLO 40 - L'ISTITUZIONE

40.1 - Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e della attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:

- i costi dei servizi;

- le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

40.2 - Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

40.3 - Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

40.4 - Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Consuntivo dell'istituzione.

40.5 - Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

 

ARTICOLO 41 - SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

41.1 - Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra la società stessa ed il comune.

 

ARTICOLO 42 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI CONSORZI

42.1 - Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

42.2 - Il Consiglio Comunale, ai sensi della normativa vigente, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale.

42.3 - Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

 

ARTICOLO 43 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

43.1 - L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

 

ARTICOLO 44 - CONVENZIONI

44.1 - Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e di programmi speciali ed altri servizi , privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

44.2 - Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

 

ARTICOLO 45 - ACCORDI DI PROGRAMMA

45.1 - Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

45.2 - L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il Piano Finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

45.3 - Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

 

 

TITOLO IX: LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

ARTICOLO 46 - PARTECIPAZIONE

46.1 - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

46.2 - Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

46.3 - Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

46.4 - L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

 

ARTICOLO 47 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

47.1 - I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

47.2 - La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sopra individuali.

47.3 - Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

47.4 - Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento, ed i tempi da rispettare.

47.5 - Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa , e consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazioni all'Albo Pretorio o ad altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

47.6 - Gli aventi diritto, entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti , possono presentare istanza , memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto ed al procedimento.

47.7 - Il responsabile dell'istruttoria , entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti , deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

47.8 - Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nelle premesse dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio.

47.9 - Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti, le proprie valutazioni sull'istanza , la petizione o la proposta.

47.10 - I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì il diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

47.11 - La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

 

ARTICOLO 48 - ISTANZE

48.1 - I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

48.2 - La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o di gestione dell'aspetto sollevato.

48.3 - Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione , il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità della istanza.

 

ARTICOLO 49 - PETIZIONI

49.1 - Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre le comuni necessita.

49.2 - Il regolamento di cui al 3° comma dell'art.48 del presente statuto, determina la procedura delle petizioni, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente , il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione, qualora non ritenga di aderire alle indicazioni contenute nella petizione. In quest'ultimo caso il procedimento conclusivo dell'esame, da parte dell'organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

49.3 - La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

49.4 - Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragioni al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.

49.5 - La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

 

ARTICOLO 50 - PROPOSTE

50.1 - Cento Cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

50.2 - L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

50.3 - Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

 

 

TITOLO X: ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

 

ARTICOLO 51 - PRINCIPII GENERALI

51.1 - Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le incentivazioni previste dal successivo art.54, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione , e l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

51.2 - I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

 

ARTICOLO 52 - ASSOCIAZIONI

52.1 - La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

 

ARTICOLO 53 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

53.1 - Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

53.2 - L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando:

a) finalità da perseguire;

b) requisiti per l'adesione;

c) composizione degli organi di direzione;

d) modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

 

ARTICOLO 54 - INCENTIVAZIONE

54.1 - Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogati forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.

 

ARTICOLO 55 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

55.1 - Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

 

ARTICOLO 56 - RICHIESTA DI REFERENDUM

56.1 - Il referendum può essere richiesto da un numero minimo di 8 Consiglieri Comunali o dal 25% degli elettori del Comune.

56.2 - La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili, e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti con firma autenticata dal Segretario Comunale, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.

56.3 - Viene rivolta al Sindaco, che indice il Referendum, da tenersi entro 3 mesi dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di svolgimento.

56.4 - Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

 

ARTICOLO 57 - MATERIE REFERENDARIE

57.1 - Sono previsti Referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale , al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

57.2 - Non possono essere indetti Referendum:

a) su materia di Tributi Locali ,di Tariffe e di Piani Finanziari;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono già state oggetto di consultazioni Referendarie nell'ultimo quinquennio;

d) su atti e provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;

e) su atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;

f) su regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;

g) su atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

h) su revisione dello Statuto.

 

ARTICOLO 58 - EFFETTI DEL REFERENDUM

58.1 - Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti d'indirizzo.

58.2 - Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla Maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

 

ARTICOLO 59 - DIRITTO DI ACCESSO

59.1 - Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

59.2 - Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

59.3 - Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

 

ARTICOLO 60 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

60.1 - Tutti gli atti dell'amministrazione , delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici , con le limitazioni previste al precedente articolo.

60.2 - L'ente deve, di norma , avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

60.3 - L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

60.4 - L'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

60.5 - Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge o regolamenti vigenti.

 

 

TITOLO XI: FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 61 - LO STATUTO

61.1 - Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

61.2 - Lo statuto e le sue modifiche , entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

 

ARTICOLO 62 - REGOLAMENTI

62.1 - Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalle leggi o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

62.2 - Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

62.3 - Nelle altre materie, i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

62.4 - L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.49 del presente statuto.

62.5 - I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione nell'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo la deliberazione di adozione divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

62.6 - ELENCO DEI REGOLAMENTI

a) Regolamento del Gonfalone (art.3, 2° comma);

b) Regolamento per le forme di collaborazione con altri Enti, Società e Privati (art.5);

c) Regolamento del Consiglio Comunale e dei Consiglieri (art.10 e art. 13);

d) Regolamento delle Commissioni (art. 14);

e) Regolamento Organico del personale Dipendente (art.33, 4° comma);

f) Regolamento per l'organizzazione e gestione strutturale interna (art.32);

g) Regolamento di contabilità (legge 142/90);

h) Regolamento sugli appalti(da art.37 ad art.45);

i) Regolamento per il procedimento amministrativo (da art.46 ad art.50);

l) Regolamento del referendum (art. 56);

m) Regolamento di accesso agli atti (art.47).

 

ARTICOLO 63 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

63.1 - Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8.6.1990 n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

 

ARTICOLO 64 - NORME TRANSITORIE E FINALI

64.1 - Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

64.2 - Il Consiglio approva entro 1 anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e col presente Statuto.

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